La Commissione Europea ha inflitto ad AliExpress una sanzione da 550 milioni di euro. È la più alta mai comminata dall’entrata in vigore del Digital Services Act (DSA). Il provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata nel marzo 2024 e riguarda le modalità con cui la piattaforma cinese, controllata da Alibaba, ha gestito il rischio legato alla circolazione di prodotti illegali, pericolosi o contraffatti.
Non è un episodio isolato: pochi mesi fa Temu ha ricevuto una sanzione di 200 milioni di euro per motivi simili. Sono segnali che Bruxelles ha deciso di applicare le nuove regole ai grandi marketplace asiatici che hanno conquistato milioni di persone in tutta Europa. Con 193 milioni di persone che acquistano abitualmente dalla piattaforma nell’UE, AliExpress supera per diffusione sia Temu che Shein. Proprio per questo motivo la sua responsabilità nella gestione dei rischi sistemici assume un peso particolare.
La Commissione non si è limitata a contare quanti annunci illegali sono stati rimossi, ma ha valutato l’intera catena che porta un prodotto pericoloso a essere pubblicato, raccomandato e, in molti casi, a ricomparire dopo la rimozione. È la dimostrazione di come il regolatore europeo stia creando strumenti più sofisticati per misurare l’effettiva efficacia dei sistemi di moderazione.
I tre nodi che hanno portato alla sanzione di AliExpress
Secondo quanto ricostruito dalla Commissione, il problema principale riguarda una sottostima strutturale delle risorse necessarie alla moderazione. AliExpress non avrebbe valutato correttamente se il numero di addetti al controllo fosse adeguato al volume di prodotti da esaminare, arrivando in alcuni casi a lasciare ai moderatori appena 10 o 20 secondi per valutare ogni singolo annuncio sospetto.
La seconda criticità: la piattaforma non avrebbe analizzato a sufficienza il ruolo dei propri sistemi di raccomandazione e pubblicità nell’amplificare la diffusione di articoli illegali. In diversi casi questi articoli sono proposti a chi naviga sul sito anche dopo essere identificati come non conformi. Il DSA non guarda più solo alla capacità di rimuovere contenuti, ma anche a come gli algoritmi di raccomandazione possono involontariamente dare visibilità proprio a ciò che andrebbe bloccato.
Il terzo elemento riguarda il sistema di autorizzazione dei marchi. Pensato per arginare la contraffazione, è giudicato insufficiente e facilmente aggirabile attraverso la classificazione errata dei prodotti in categorie con controlli meno stringenti. Anche l’applicazione delle sanzioni ai venditori scorretti sarebbe risultata carente, con negozi già segnalati che restavano comunque operativi sulla piattaforma.
Tuttavia, questi problemi erano già emersi in un accordo di impegni volontari sottoscritto da AliExpress nel giugno 2025. L’accordo, però, non copriva proprio la valutazione e la mitigazione dei rischi legati ai prodotti illegali.
Cosa aspettarsi da qui in avanti

AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre 2026 per presentare alla Commissione un piano d’azione che spieghi come intende correggere le carenze rilevate. L’azienda, dal canto suo, ha già annunciato che farà ricorso contro la decisione. Ritiene la sanzione sproporzionata e sottolinea gli investimenti già effettuati in materia di sicurezza dei prodotti e tutela di chi acquista online.
Inoltre, i 550 milioni di euro, per quanto sembrino una cifra enorme, restano lontani dal tetto massimo previsto dal DSA, che consente sanzioni fino al 6% del fatturato globale. Nel caso di Alibaba, con un fatturato annuo di circa 148 miliardi di dollari, il massimale teorico avrebbe superato i 9 miliardi. La Commissione ha scelto quindi un approccio graduale, tenendo conto anche della relativa novità del quadro normativo come circostanza attenuante.
Per chi segue da vicino la crescita della regolamentazione digitale europea, il dato più interessante è il fatto che arrivi a ridosso dell’introduzione di nuovi dazi doganali sui pacchi di valore inferiore a 150 euro, una misura che colpisce direttamente il modello di business di AliExpress, Shein e Temu.













